Veneto: protocollo n°0205133

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Il Protocollo N°0205133 della giunta regionale del Veneto precisa che il Regolamento (UE) 2022/2388 modifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari.

Il regolamento 852/2004 art. 5 definisce la normativa inerente al settore degli alimenti e alla sicurezza alimentare e questo prevede che gli operatori del settore alimentare (OSA) basino le procedure sul sistema HACCP. È fondamentale, tenendo conto della normativa vigente, assicurare che i prodotti siano protetti da ogni tipo di contaminazione e per quanto riguarda le acque di falda in cui è stata riscontrata una contaminazione nella produzione primaria deve essere verificato almeno una volta all’anno il rispetto dei valori di performance previsti dalla D.G.R. n. 854 del 13.06.2017 per l’acqua di pozzo destinata ad usi zootecnici, ossia:

  • Livelli di performance (obiettivo) per il PFOA 500 ng/l;
  • Livelli di performance (obiettivo) per il PFOS 30 ng/l;
  • Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS) 500 ng/l.

In seguito al DGR 854/2017, gli OSA di tutto il territorio regionale devono tener conto dell’eventuale possibile presenza di PFAS nell’ambito della revisione del proprio Piano di Autocontrollo, quando eseguono la valutazione dei rischi.